Art. 2.
(Attuazione e requisiti per l'immissione in servizio permanente).

      1. Ai fini dell'immissione in servizio permanente del personale di cui all'articolo 1, comma 2, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto, i requisiti e i punteggi relativi ai titoli, tra cui rilevano i mesi di servizio prestati presso la Forza armata d'appartenenza, il titolo di studio, le note

 

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caratteristiche, l'idoneità a precedenti concorsi per ufficiale in servizio permanente e l'eventuale numero di figli.